Art. 10.
(Fondi integrativi regionali).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire fondi regionali ed interprovinciali integrativi per la non autosufficienza al fine di integrare le risorse finanziarie disponibili e di erogare prestazioni, interventi e servizi integrativi od ulteriori rispetto a quelli assicurati attraverso il Fondo.